Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874. Leggi il testo vigente →
Le liste cosi' ridotte sono dal prefetto trasmesse ai presidenti dei tribunali delle citta', capo-luogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, come pure ai presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo di corte d'assise.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
