Art. 95
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[1]In ogni provincia vi e' una commissione composta del presidente del consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo come membri ordinari, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta di voti.
[2]Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la commissione cosi' composta esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo e per via di eliminazione riduce alla meta' il numero degli iscritti, eccedente quello dei giurati assegnati a norma dell'art. 97 ai diversi circoli. Cosi' ridotta la lista, e' trasmessa al prefetto, il quale, sentito il consiglio di prefettura, ne elimina la restante meta'.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
