Art. 93 — null
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La causa e' decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore e sulla relazione che n'e' fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
