Art. 87
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[1]Non possono essere giurati coloro:
[2]1.° Che furono condannati a pene criminali;
[3]2.° Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi;
[4]3.° Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura;
[5]4.° Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
