Art. 85
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[1]Non possono essere iscritti sulle liste dei giurati:
[2]1.° I ministri del Re;
[3]2.° I segretari generali e i direttori generali dei ministeri;
[4]3.° I prefetti delle provincie ed i sotto-prefetti dei circondari;
[5]4.° I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri;
[6]5.° I ministri di qualunque culto;
[7]6.° I militari in attivita' di servizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 27 giugno 1874
