Art. 83
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Le assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei comuni capo-luogo di circolo; possono pero' essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con decreto del primo presidente della corte d'appello, sia nel capo-luogo, sia in qualunque altro comune del circolo.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
