Art. 73
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[1]Le corti d'assise siedono nei comuni designati in apposita tabella.
[2]Ogni distretto di corte d'appello comprende uno o piu' circoli di corte d'assise.
[3]Si puo' ordinare con decreto reale la formazione di due o piu' corti d'assise in un medesimo circolo, anche in comune che non sia capo-luogo, se il bisogno lo richieda.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
