Art. 70
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[1]Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della medesima.
[2]Il primo presidente, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, e' supplito dai presidenti di sezione, secondo l'ordine dell'anzianita', ed in mancanza di questi dal consigliere anziano della corte.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
