Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le corti di appello conoscono:
[2]1.° In materia civile:
- a)delle cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali;
- b)degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi
[3]2.° In materia penale:
- a)degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali;
- b)dei casi di sottoposizione ad accusa nelle cause che spettano alla cognizione delle corti d'assise, e degli altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.
[4]Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
