Art. 65
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[1]In ogni corte di appello vi e' un primo presidente che presiede alla prima sezione.
[2]Ciascuna delle altre e' presieduta da un presidente di sezione.
[3]I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
