Art. 63
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Per essere eletto membro di un tribunale di commercio e' necessario aver compiuto l'eta' di anni venticinque, essere commerciante, o in difetto dell'attualita' di esercizio del commercio, averlo esercitato onorevolmente per dieci anni continui.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
