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[1]Ove per difetto di giudici ordinari e supplenti un tribunale di commercio non possa esercitare le sue funzioni, si dichiarera' con regio decreto da pubblicarsi nella raccolta delle leggi, che la sua giurisdizione e' provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale del circondario.

[2]Con altro decreto, da pubblicarsi nello stesso modo, sara' stabilito il giorno, in cui il tribunale di commercio riprendera' le sue funzioni.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art62 · fonte del testo

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