Art. 60
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Le funzioni dei membri dei tribunali di commercio sono meramente onorifiche. Quando per altro il presidente o vice-presidente sia un magistrato, egli avra' il grado, lo stipendio e gli onori competenti ai presidenti o vice-presidenti dei tribunali civili e correzionali.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
