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[1]Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.
[2]Sono uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
