Art. 58
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[1]Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.
[2]Il presidente del tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, e' supplito dai vice-presidenti secondo l'ordine dell'anzianita', in mancanza di essi dal giudice anziano del tribunale, ed in caso di anzianita' pari dal decano di eta'.
[3]In caso di mancanza o di impedimento dei giudici ordinari, questi vengono surrogati dai supplenti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
