Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le camere di commercio fanno la proposta mediante la formazione di una lista di nomi, il cui numero sia triplo di quello dei membri da nominarsi.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
