Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il presidente, i giudici ed i supplenti del tribunale di commercio sono nominati dal Re, sulle proposte fatte dalle rispettive camere di commercio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
