Art. 55
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[1]Ogni tribunale di commercio e' composto di un presidente, di giudici ordinari e di supplenti, scelti tutti nel ceto dei commercianti.
[2]Ove particolari circostanze locali nell'interesse del pubblico servizio lo esigano, puo' nominarsi presidente o vice-presidente di tribunale di commercio un magistrato, od un avvocato, che abbia le qualita' richieste per essere presidente o vice-presidente di tribunale civile e correzionale.
[3]I tribunali di commercio possono anche essere divisi in piu' sezioni; nel quale caso la prima sezione sara' presieduta dal presidente e le altre da vice-presidenti.
[4]Per la formazione delle sezioni si osservano le norme prescritte pei tribunali civili e correzionali.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
