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[1]Quando per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente puo' intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice od aggiunto di un'altra sezione. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti o impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiedera' per sedere nel tribunale un pretore dello stesso comune, secondo l'ordine delle preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice-pretore del comune se laureato in leggi, ed in suo difetto, il pretore piu' vicino non impedito.

[2]Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' d'un aggiunto giudiziario o di piu' di un supplente estraneo al corpo del tribunale.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art48 · fonte del testo

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