Art. 42
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[1]Ai tribunali civili e correzionali appartiene:
[2]1.° Giudicare in materia civile in prima istanza ed in appello di tutte le cause loro deferite dalle leggi;
[3]2.° Esercitare le funzioni di tribunale di commercio dove questo non esiste;
[4]3.° Giudicare in materia penale in prima istanza ed in appello dei reati loro deferiti dalle leggi;
[5]4.° Esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
