Art. 38
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[1]Mancando od essendo impediti i pretori e vice-pretori urbani, ne esercitano le funzioni gli altri pretori o vice-pretori residenti nello stesso comune, per turno e secondo le norme contenute nel regolamento.
[2]Il disposto dal capoverso dell'articolo precedente e' pure applicabile alla supplenza delle preture urbane.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
