Art. 37
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[1]In mancanza od impedimento del pretore e del vice-pretore supplisce temporariamente il pretore o vice-pretore del mandamento piu' vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso tribunale.
[2]Quando i bisogni del servizio siano per consigliare un provvedimento immediato, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, puo' destinare a supplire temporariamente al pretore o vice-pretore mancante od impedito, un uditore od altro vice-pretore del territorio dipendente dalla sua giurisdizione.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 14 agosto 1904
