Art. 36
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[1]I vice-pretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni, ove il numero degli affari lo richieda.
[2]Nei casi di mancanza o d'impedimento del pretore, il vice-pretore piu' anziano ne esercita le funzioni.
[3]I vice-pretori comunali esercitano nel proprio comune le funzioni di uffiziali della polizia giudiziaria, che nel codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci, come altresi' tutte le altre cui siano chiamati da particolari disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
