Art. 34
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[1]In ogni mandamento havvi un pretore.
[2]Nelle citta' la cui popolazione non sia minore di quaranta mila abitanti, e dove siano stabilite piu' preture, possono pure, con regio decreto da inserirsi negli atti del governo, e sopra domanda dei consigli comunali, essere istituite preture urbane pei giudizi penali.
[3]Alle preture possono essere addetti uno o piu' vice-pretori.
[4]Puo' nominarsi inoltre un vice-pretore per ciascun comune che non sia capo-luogo di mandamento. Le sue funzioni possono congiungersi a quelle del conciliatore.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
