Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le funzioni del conciliatore sono puramente onorifiche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i requisiti di legge.
[2]Nelle solenni cerimonie egli prende posto immediatamente dopo il sindaco.
[3]Egli dura in ufficio tre anni e puo' essere confermato.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
