Art. 290
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[1]Sara' provveduto con regii decreti a cio' che riguarda le circoscrizioni territoriali, le piante organiche e la compiuta esecuzione della legge 2 aprile 1865 e della presente.
[2]Sara' pure provveduto con regio decreto a quanto riguarda la difesa officiosa delle persone e dei corpi morali ammessi al beneficio dei poveri, le norme d'ammissione, le condizioni e gli effetti del gratuito patrocinio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
