Art. 29
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[1]((I conciliatori e viceconciliatori sono nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione di tre candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.
[2]Sono pure nominati dai detti primi presidenti per Regia delegazione, e in nome del Re, i vicepretori comunali sulla proposta del procuratore generale)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
