Art. 28
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[1]Le funzioni del conciliatore sono:
[2]1.° Comporre le controversie, quando ne sia richiesto;
[3]2.° Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
