Art. 276
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[1]Agli uditori nominati anteriormente all'attuazione della presente legge, e a quelli che al tempo di tale attuazione avranno la qualita' di abilitati agl'impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, o di alunni di giurisprudenza, ovvero si troveranno altrimenti in una posizione corrispondente a quella degli uditori, non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 17 al 24.
[2]I medesimi potranno percio' essere senz'altro nominati aggiunti giudiziari ed anche esser promossi a funzioni superiori; purche' contino complessivamente un periodo di tirocinio, compreso quello della prima pratica, uguale al tempo prescritto dai citati articoli.
[3]Gli alunni di giurisprudenza delle provincie napoletane quando abbiano compiuto il tirocinio a norma della presente legge, saranno in quelle provincie di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
