Art. 273
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La condizione della laurea, nei casi in cui e' richiesta dalla presente legge, non sara' necessaria a coloro i quali al tempo in cui furono poste in esecuzione le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 186i, gia' esercitavano funzioni giudiziarie nelle varie provincie del Regno.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
