Art. 272
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[1]Gli attuali funzionari dell'ordine giudiziario, benche' non riuniscano le condizioni prescritte dalla presente legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche ed uffizi conservati nella medesima.
[2]Cio' si applica anche agli uscieri e cursori, i quali non sono tenuti a prestare la cauzione, finche' non vengano promossi ad una carica per la quale si esiga una cauzione superiore a quella richiesta pel posto attuale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
