Art. 271
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[1]Le spese d'uffizio per le corti ed i tribunali, compresi gli uffizi del ministero pubblico, sono determinate con decreto reale, e proposte nel bilancio passivo del ministero della giustizia. Tali spese sono assegnate ed amministrate nel modo determinato dal regolamento o da apposite istruzioni.
[2]Quando il governo non abbia direttamente applicato a ciascun corpo od ufficio il necessario numero d'inservienti, i quali godano attualmente di assegni o di pensioni a carico dello Stato, nel determinare le spese d'ufficio sara' tenuto conto in modo separato e distinto della somma occorrente a retribuire siffatto personale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
