Art. 262
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((Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianita' di servizio nel grado stesso, con decreto del Ministro della Giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
