Art. 260
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I funzionari amovibili possono essere chiamati a reggere un posto od un uffizio superiore a quello da essi occupato. In tale caso essi continuano a percepire lo stipendio annesso al posto del quale erano investiti, e puo' essere loro dato un assegnamento temporaneo di reggenza col decreto di nomina o destinazione, sempreche' gli emolumenti totali siano inferiori allo stipendio congiunto al posto effettivo.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
