Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aggiunti giudiziari votano nelle cause delle quali sono relatori, e, quando sia impedito uno dei giudici, anche nelle altre.

[2]Possono inoltre, senza pregiudizio di quanto e' prescritto all'articolo 138, essere applicati con decreto ministeriale agli uffizi del pubblico ministero presso i tribunali per esercitarne tutte le funzioni.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art26 · fonte del testo

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