Art. 26
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[1]Gli aggiunti giudiziari votano nelle cause delle quali sono relatori, e, quando sia impedito uno dei giudici, anche nelle altre.
[2]Possono inoltre, senza pregiudizio di quanto e' prescritto all'articolo 138, essere applicati con decreto ministeriale agli uffizi del pubblico ministero presso i tribunali per esercitarne tutte le funzioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
