Art. 259
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[1]((Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.
[2]Ai pretori e' inoltre accordata un'annua indennita' di alloggio nella misura seguente:
[3]Nelle citta', sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.
[4]Questa indennita' e' posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura e per due terzi andra' ripartita tra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione.
[5]L'indennita' sopramenzionata dovra' pero' sempre venire corrisposta dal comune ove il pretore risiede, salvo all'Amministrazione comunale che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il rimborso a norma delle disposizioni del capoverso presente.
[6]Il pretore puo' accordarsi col comune o coi comuni per ricevere, in luogo dell'indennita', l'alloggio in natura)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
