Art. 255
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I funzionari i quali, giusta le disposizioni dell'art. 137, passano a grado pari dal ministero pubblico nella magistratura giudicante, o da questa a quello, recano nel nuovo posto l'anzianita' che avevano nel grado e nella categoria corrispondente della carriera dalla quale escono.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
