Art. 254
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[1]L'anzianita' dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella dei gradi precedenti, secondo l'ordine gerarchico. Essa e' calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.
[2]L'anzianita' degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo alla eta'.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
