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[1]Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione, o la destituzione degli uscieri.

[2]La sospensione non puo' essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, ne' maggiore d'un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

[3]Questa sospensione puo' esser decretata anche dai primi presidenti e dai procuratori generali delle corti per un tempo non maggiore di giorni trenta; nel qual caso dovra' da essi farsene immediato rapporto al ministro della giustizia.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art253 · fonte del testo

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