Art. 253
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[1]Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione, o la destituzione degli uscieri.
[2]La sospensione non puo' essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, ne' maggiore d'un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.
[3]Questa sospensione puo' esser decretata anche dai primi presidenti e dai procuratori generali delle corti per un tempo non maggiore di giorni trenta; nel qual caso dovra' da essi farsene immediato rapporto al ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
