Art. 25
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[1]Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio.
[2]Il numero degli aggiunti giudiziari non potra' mai eccedere quello che sia stabilito con apposito regio decreto per tutto il Regno.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
