Art. 247
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[1]Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha sorveglianza sul personale di segreteria del proprio ufficio.
[2]I procuratori generali presso le corti d'appello hanno la sorveglianza sui funzionari di segreteria di tutto il distretto, i procuratori del Re sopra quelli del rispettivo ufficio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
