Art. 246
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[1]Il cancelliere della corte di cassazione e' posto sotto la sorveglianza del primo presidente della corte e del procuratore generale presso la medesima.
[2]I primi presidenti ed i procuratori generali delle corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti i cancellieri del distretto.
[3]Il presidente del tribunale civile e correzionale ed il procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il cancelliere del rispettivo tribunale, ed invigilano eziandio sopra tutti i cancellieri dei pretori compresi nella circoscrizione dello stesso tribunale.
[4]Il presidente del tribunale di commercio ha la sorveglianza sul cancelliere del suo tribunale.
[5]I pretori ed i conciliatori invigilano sopra i rispettivi cancellieri.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
