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[1]L'autorita' giudicante non puo' esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

[2]Ogni qual volta gli uffiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignita', le corti devono farne rappresentanza al ministro della giustizia, ed i tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le corti di appello.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art245 · fonte del testo

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