Art. 245
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[1]L'autorita' giudicante non puo' esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.
[2]Ogni qual volta gli uffiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignita', le corti devono farne rappresentanza al ministro della giustizia, ed i tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le corti di appello.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
