Art. 244
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La sospensione non puo' essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, ne' maggiore di un anno.
[2]Sono applicabili ad essa le altre disposizioni dell'art. 224.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
