Art. 242
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[1]Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo uffizio.
[2]I procuratori generali presso le corti d'appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della corte a cui appartengono.
[3]I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
