Art. 241
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[1]Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al ministro della giustizia.
[2]L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre trattandosi della riprensione o della sospensione, il presidente chiama il giudice avanti la corte od il tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome e' stato prescritto, ovvero gli intima d'astenersi, pel tempo indicato nella deliberazione, dallo esercizio delle sue funzioni o gli significa la privazione dello stipendio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
