Art. 239
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[1]Delle deliberazioni dei tribunali in materia disciplinare il giudice incolpato od il pubblico ministero puo' chiedere la revisione alla corte d'appello con ricorso motivato, da presentarsi al presidente del tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione.
[2]Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al primo presidente della corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabilite nella precedente sezione.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
