Art. 235
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[1]La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico ministero e l'incolpato, che ha l'ultimo la parola.
[2]Essa e' motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del presidente.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
