Art. 233
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'incolpato deve presentarsi personalmente. Puo' tuttavia la corte o il tribunale per giusti motivi e sulla di lui domanda autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
