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[1]Il presidente con ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

[2]La rappresentanza del pubblico ministero e l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato, nella forma che e' dal presidente stabilita.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art232 · fonte del testo

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