Art. 232
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[1]Il presidente con ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.
[2]La rappresentanza del pubblico ministero e l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato, nella forma che e' dal presidente stabilita.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
